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Sentenza a favore delle lavoratrici del settore aereo

La Consigliera di Parità regionale ha promosso nel corso degli ultimi anni diversi ricorsi a tutela delle lavoratrici del settore aereo (pilote e assistenti di volo) contro l’Ente Previdenziale che eroga loro l’indennità di maternità (un tempo IPSEMA, ente poi soppresso, diventato poi INAIL e da ultimo INPS).

Dal 2006 l’IPSEMA ha iniziato a pagare a queste lavoratrici un’indennità che si attesta intorno al 40% della loro retribuzione precedente l’astensione per maternità (astensione prolungata perché, per legge, queste lavoratrici hanno l’interdizione al volo dall’inizio della maternità). Questo tipo di condotta dell’Ente Previdenziale sulle prime sembra decisamente in contrasto con il principio che tutti conosciamo secondo cui l’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione precedente l’astensione. Eppure la ragione di questa condotta deriva dal fatto che, per legge, la retribuzione da prendere a parametro per il calcolo dell’indennità di maternità prevede il computo al 100% delle voci retributive e il computo al 50% delle indennità. E siccome, a parte la paga base, tutte le altre voci in busta paga delle assistenti di volo e delle pilote, a qualsiasi compagnia di volo appartengano, vengono qualificate dalla contrattazione collettiva  come indennità (indennità di volo, indennità di tratta ecc.), anche se corrisposte in misura fissa e durante la malattia, l’Ente Previdenziale ha iniziato dal 2006 a prendere a parametro per il calcolo dell’indennità di maternità il 100% del solo salario base e il 50% di tutte le altre voci dello stipendio, con la conseguenza che la retribuzione su cui viene calcolato l’’80% che va a costituire l’indennità di maternità è ben diversa e di molto inferiore alla retribuzione precedente l’astensione. Va detto che la giurisprudenza prevalente su questo tema è a sfavore delle lavoratrici.

La Consigliera di Parità regionale, per uno dei ricorsi promossi, ha ottenuto una sentenza totalmente favorevole in primo grado, che poi è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano e ora la causa è pendente in Cassazione. Per gli altri ricorsi invece, anch’essi vinti in primo grado, la Corte d’Appello di Milano ha recentemente mutato il proprio orientamento negativo riconoscendo la natura strettamente retributiva della indennità di volo minima garantita, che fa parte del salario base conglobato ed è corrisposta anche quando la lavoratrice non vola perché è in malattia e prescrivendo quindi che tale voce debba essere computata al 100% nella retribuzione da prendere a parametro per il calcolo dell’indennità di maternità.

Sentenza novembre 2010

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