Grande distribuzione – Lavoratrice dipendente a tempo determinato - Molestie a sfondo sessuale del superiore – intervento autonomo in giudizio ex art. 419 c.p.c., 105 c.p.c. e artt. 36 e 37 D.Lgs. 198/2006 – conciliazione della causa avanti il Giudice del Lavoro con risarcimento del danno in favore della lavoratrice, contributo spese legali, impegno all’adozione di interventi formativi in azienda sul tema delle molestie.
La trattazione del caso da parte della Consigliera di Parità è iniziata a seguito della notifica, per la valutazione di un eventuale intervento volontario, del ricorso e del decreto di fissazione udienza avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano da parte dell’avvocata della lavoratrice.
Nel merito, si trattava di una dipendente di una società della grande distribuzione che aveva lavorato presso un punto vendita con un contratto a tempo determinato. La lavoratrice aveva avviato l’azione lamentando di essere stata molestata dal capo reparto mediante continue domande sulla sua vita sessuale e battute a sfondo sessuale che venivano rivolte anche alle colleghe e, talvolta, pure alle clienti. La lavoratrice lamentava di non aver ricevuto ascolto e sostegno dai responsabili aziendali ai quali aveva riferito l’accaduto e di essersi ammalata per le molestie subìte, tanto da chiedere in giudizio il risarcimento del danno alla salute connesso alle condotte improprie di cui era stata oggetto.
La Consigliera ha ravvisato che le condotte descritte in ricorso potevano configurare molestie a sfondo sessuale e poiché veniva lamentato che fossero indirizzate non solo alla ricorrente ma anche alle colleghe, ha ritenuto di intervenire nel giudizio con un atto di intervento non limitato soltanto al sostegno delle domande della lavoratrice (art. 36 D. Lgs 198/06), ma finalizzato anche ad ottenere l’adozione di misure concrete da parte della società per contrastare il fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro (art. 37 D. Lgs. 198/06).
La società resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto di aver appreso delle condotte improprie del proprio dipendente solo a seguito della notifica del ricorso giudiziario e ha dichiarato la propria sensibilità al problema e la propria volontà di adottare misure efficaci per contrastare il fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro.
Il Giudice, vista la particolarità e la delicatezza del tema oggetto del giudizio, ha invitato le parti a trovare una soluzione conciliativa sia rispetto alle domande della lavoratrice sia rispetto alle domande dell’Ufficio della Consigliera.
Dopo una complessa trattativa, le Parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione che, oltre a prevedere un risarcimento a favore della lavoratrice ricorrente di XX.XXX euro, ha sancito l’impegno della società di adottare strumenti concreti di gestione del fenomeno, come l’inserimento nel DVR del rischio violenza e molestie sui luoghi di lavoro, l’adozione di una policy antimolestie contenente un sistema di gestione delle segnalazioni, nonché percorsi formativi diretti a tutti i dipendenti ai vari livelli sulla prevenzione e contrasto delle molestie e delle micro aggressioni, con una formazione specifica per gli HR Manager sulla gestione delle segnalazioni di molestie.
Le Consigliere di Parità esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto e ringraziano l’avv. Daniela Manassero per la preziosa opera di assistenza prestata nel caso di specie.