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Comunicato delle Consigliere di parità regionali della Lombardia in merito al riconoscimento dell’indennità di maternità delle lavoratrici del settore aereo (vedasi sentenza e ordinanza)

12 ANNI DI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO, VINCONO LE LAVORATRICI:

"L’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione globalmente intesa"

Pubblichiamo comunicato delle Consigliere di parità regionali della Lombardia in relazione all'ordinanza n. 27552_2020 emessa da parte della Corte Suprema di Cassazione – sezione Lavoro.

La Consigliera Regionale della Lombardia ha rappresentato in giudizio, per 12 anni, sei lavoratrici del settore aereo (assistenti di volo) ottenendo in Cassazione il riconoscimento del principio secondo cui anche per queste lavoratrici, come per tutte le altre, l’indennità di maternità debba corrispondere all’80% della retribuzione precedente l’astensione.

L’ente previdenziale che eroga per tali lavoratrici l’indennità di maternità (prima IPSEMA, nelle more soppresso, poi INAIL e da ultimo INPS) ha sostenuto in giudizio una posizione differente e discriminatoria per le lavoratrici, pretendendo di corrispondere un’indennità di maternità calcolata tra il 40 e il 50% della retribuzione antecedente l’astensione, e utilizzando per il calcolo solo il salario base al 100% e tutte le altre voci che compongono la busta paga al 50%.

La Consigliera, costituita in giudizio in luogo delle lavoratrici, ha fermamente sostenuto che l’erogazione di una indennità di maternità di importo inferiore all’80% della retribuzione del mese precedente l’astensione costituisse discriminazione diretta per maternità, ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del Codice Pari Opportunità (decreto legislativo n. 198/2006). Vittoriosa in primo grado al Tribunale di Busto Arsizio nel 2010, ma soccombente in Corte d’Appello a Milano nel 2014, la Consigliera non ha desistito e ha impugnato la sentenza di appello avanti alla Corte di Cassazione, la quale, nel dicembre 2020, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano stabilendo che il calcolo dell’indennità di maternità debba essere fatto in base al Testo Unico Maternità (in particolare in base agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 151/2001) e non in base alla normativa per il calcolo dell’indennità di malattia, come invece sostenuto dall’ente previdenziale e dalla Corte di secondo grado, e che la ratio della norma è volta a preservare il maggior livello retributivo immediatamente precedente al congedo, sulla base degli articoli 30, 31 e 37 della Costituzione.

In aderenza al dettato normativo costituzionale, ai relativi indirizzi interpretativi e agli indirizzi eurounitari (Direttive n. 86/613/CEE, n 92/85/CE e 96/34/CE), l’indennità è riconosciuta come “diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l’evento (maternità) senza una radicale riduzione del tenore di vita”. La Cassazione ha ricordato espressamente un principio già espresso dieci anni prima, e cioè che “la tutela della maternità può favorire l’aumento dell’occupazione femminile con ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie” (Cass. 5361/2012).

Conseguentemente, la Corte d’Appello di Milano, investita del giudizio di rinvio, il 10 febbraio scorso ha stabilito che l’indennità di maternità delle lavoratrici assistenti di volo debba essere corrisposta in misura pari all’80% della retribuzione percepita nel mese precedente il congedo, computando integralmente tutte le voci che compongono la retribuzione delle lavoratrici, e quindi l’indennità di tratta, l’indennità stand by aeroporto, l’indennità addetto terra, l’indennità soste notturne, l’indennità diaria, l’indennità vendita a bordo, l’indennità lingue e i premi, condannando l’ente previdenziale a corrispondere alle lavoratrici le differenze economiche sugli importi versati, oltre interessi, nonché a rifondere le spese del giudizio di legittimità e di rinvio.

L’Ufficio della Consigliera, nelle persone di Maria Teresa Coppo Gavazzi, Sabina Guancia, Carolina Pellegrini, Paola Mencarelli, Anna Maria Gandolfi e Valeria Gerla, succedutesi nella carica durante gli anni di contenzioso, ringrazia l’avv. Daniela Manassero per la passione dedicata e la competenza dimostrata nell’attività difensiva, ed esprime intensa soddisfazione per il riconoscimento del principio di tutela della maternità e del diritto delle lavoratrici del settore aereo di percepire la giusta retribuzione e di mantenere il proprio reddito adeguato, condividendo in toto con la Suprema Corte di Cassazione il sostanziale collegamento dalla stessa ribadito tra tutela della maternità, aumento dell’occupazione femminile, sostenibilità del modello sociale e miglioramento del tasso di crescita del sistema economico con conseguente riduzione del rischio di povertà delle famiglie.

Principio che oggi appare quanto mai necessario ricordare, sostenere pubblicamente e difendere in ogni sede.

Milano, 4 marzo 2022

Anna Maria Gandolfi, Consigliera di parità regionale effettiva

Valeria Gerla, Consigliera di parità regionale supplente

 

 

Ordinanza della Cassazione n. 27552_2020

Documento PDF - 2,48 MB

Sentenza d'appello Corte di Milano n. 61_2022

Documento PDF - 360 KB