Web Content Viewer (JSR 286) 15min

Azioni
Caricamento...

Rapporto sulla situazione del personale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato la proroga al 15 luglio 2024 del termine per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022/2023.

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, c.d. Codice delle Pari opportunità, come modificato dalla L. 5 novembre 2021, n. 162).

Il rapporto biennale deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite il modello informatico che sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link https://servizi.lavoro.gov.it, a partire dal 3 giugno 2024.

Restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 (che abroga il precedente D.M. 3 maggio 2018), ma vi saranno nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.

Attraverso l’applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto. Analogamente, sono resi disponibili alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori (art. 46, comma 3-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

I rapporti biennali sono disponibili nella sezione "pubblicazioni".