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Casi di discriminazione di genere

Le funzioni di tutela del principio di non discriminazione di genere vengono definite negli articoli 36-41 del Codice per le Pari Opportunità (Decreto Legislativo n.198/2006).

La Consigliera di Parità, pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, agisce gratuitamente su delega della lavoratrice o del lavoratore che ha segnalato la presunta discriminazione.

La prassi vuole che le discriminazioni individuali, vengano trattate dalle Consigliere di Parità provinciali, mentre quelle collettive per legge sono di competenza della Consigliera di Parità regionale.